Mediazione obbligatoria diventa stabile con la manovra correttiva
Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge della c.d. manovrina.
Si tratta del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Tra i vari interventi ivi previsti vi è anche una disposizione in tema di mediazione: l’art. 11-ter.
L’art. 11-ter modifica l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 il quale detta, come noto, la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria ante causam o ex lege: ipotesi in cui, in estrema sintesi, le parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione; ciò per le controversie vertenti nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.
La principale novità introdotta al riguardo dall’art. 11-ter, d.l. 50/2017, conv., con mod., nella l. 96/2017, consiste nello stabilizzare nell’ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria la quale, prima della c.d. manovrina 2017, aveva invece natura transitoria e sperimentale.
Viene quindi eliminato il carattere temporaneo dell’istituto.