Mediazione Civile: definizioni
Come definisce il DM 180/2010, la mediazione rappresenta la pratica in base alla quale una terza persona imparziale, il mediatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
Pertanto, il mediatore è la persona che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
La conciliazione è la procedura di risoluzione delle controversie, a seguito dello svolgimento della mediazione.
La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, nè si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti.
I vantaggi della mediazione
- È uno dei metodi di risoluzione delle dispute più veloce
- È più economico che altri sistemi alternativi
- È riservata
- Non stabilisce un precedente
- Le parti hanno la certezza di una data certa per l’udienza
- Si può salvare ed addirittura, consolidare il rapporto
- Si possono valutare più opzioni creative
- Si può utilizzare un numeroso elenco di procedure e tecniche, nonché creare “soluzioni su misura”
- Le parti controllano la soluzione
- Velocità nella preparazione della procedura
È possibile chiarire i veri punti della controversia.
È possibile ottenere una soluzione soddisfacente per tutte le parti.
Se le parti non giungono ad un accordo, non perdono alcun diritto e sono libere di abbandonare le trattative in qualsiasi momento.